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L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella classica

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Qualche approfondimento. L’Arbitro Bancario Finanziario è uno strumento di gestione del contenzioso di natura stragiudiziale in ambito bancario e finanziario istituito presso la Banca d’Italia.

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Praticamente, è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR-alternative dispute resolution) che possono nascere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Esprime una possibilità di tutela più smart ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario, può essere attivato solo dal Cliente.     Il limite al valore delle liti (sull’accertamento di diritti, obblighi e facoltà) per poter ricorrere a tale strumento è di 100.000 euro, così stabilito dall’art. 2, comma 4, delib. CICR n. 275/2008 l.

Questo strumento è operativo dal 2009. Sta assumendo sempre più rilevanza in quanto, come già espletato, il cliente riesce, in tempi brevi e con oneri estremamente contenuti, ad avere una decisione da parte di un Collegio competente in merito a reclami respinti del tutto,  o in parte, dall’intermediario.      0000004503

Nella foto, in alto: l’ABF, la tutela alternativa    

Il risultato del procedimento non è vincolante per le parti, come può essere la decisione del giudice. Se l’intermediario non la rispetta o non collabora alla procedura del procedimento, viene applicata una sanzione reputazionale, la notizia dell’ inadempimento viene resa pubblica attraverso i giornali nazionali di grande tiratura, sul sito A.B.F. Certamente le Banche non amano avere cattiva “pubblicità” in merito. L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. Il ricorso è deciso unicamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario). Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice, oppure attivare altri strumenti A.D.R come  la Mediazione.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005).

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Nel 2013 la Commissione di studi A.D.R. dell’ODCEC (Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili) di Milano aveva redatto una guida pratica e completa dello strumento ABF -– quaderno n. 46 editato dalla S.A.F (Scuola Alta Formazione) Luigi Martino – Fondazione dei Dottori Commercialisti. La guida pur essendo valida è però un po’ datata per gli aggiornamenti intervenuti nel corso del periodo. In ogni caso vi è anche il sito www. Arbitrobancariofinanziario.it

Di pari passo, la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), in sostanza è il “fratello” minore di nascita dell’ABF. Lo strumento è stato istituito per la risoluzione delle controversie tra investitori “retail” ed intermediari per la violazione degli obblighi di informazione, correttezza, diligenza, trasparenza che gli intermediari per la prestazione dei servizi di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio. Come nell’ABF solo i risparmiatori possono fare ricorso all’ACF per le richieste di risarcimento danni, in questo contesto, non superiori a 500.000 euro. E gli intermediari hanno l’obbligo di aderire.Il sito che fornisce le informazione Acf.Connsob.it                      Un grande supporto per tutti. Per il profano e per chi la materia già la conosce.

Giuliano Regiroli 

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