Benvenuti in questa nuova edizione del vostro “daily small week” online MONDOMARZIALE: ci sarà una conferenza-stampa che raccoglierà tutti gli esperti di arti marziali e gli editori del settore, alla quale Voi appassionati lettori sarete invitati (tenete d’occhio il nostro blog di discussione e segnalate la vostra partecipazione)!
Ora mi vedete in questo ruolo specifico, con tanto di rubrica, perché metto a disposizione i miei consigli professionali a quanti di Voi volessero pareri sulle più svariate questioni. L’importanza della difesa personale è intuitiva in questa società sempre più pluralista e sovrappopolata, nella quale i nostri spazi vitali diventano sempre più ristretti. Per non parlare dei borseggi, delle rapine, degli stupri, dei dirottamenti e degli atti di terrorismo.
A parte comportamenti preventivi adottabili secondo un comune buon senso, nell’immediatezza dell’aggressione non c’è altra via, a parte la fuga quando possibile e dignitosa, che la reazione violenta. Il codice penale consente la risposta violenta ad una aggressione purché avvenga per difendersi, resti l’unica scelta per evitare un danno alla propria persona, e sia adeguata all’offesa. “Vim vi repellere licet”, “Necessitas non habet legem” sintetizzano, con l’antica saggezza latina, le due scriminanti comuni della legittima difesa art. 52 c.p. e dello stato di necessità art. 54 c.p. E il requisito della proporzione è espressamente richiesto in entrambi i casi, secondo una valutazione di equilibrio e misura che il legislatore compie per evitare reazioni spropositate. Si dice, in latino, “Non habet staderam in manu“, cioè (l’aggredito) non ha la bilancia inmano.
Proporzione significa infatti giusta misura, giusta convenienza. Si tratta indubbiamente di criteri che danno al giudice una certa discrezionalità nella valutazione del caso concreto: il comportamento che può apparire proporzionato in una determinata situazione potrà apparire sproporzionato in un’altra a seconda delle diverse situazioni. Nelle due scriminanti la situazione che caratterizza l’opposizione degli interessi in conflitto è differente: nella legittima difesa il soggetto reagisce ad un’offesa ingiusta ad un qualsiasi diritto, personale o patrimoniale, e la sua condotta reattiva si rivolge all’aggressore. Nello stato di necessità la situazione è diversa, perché manca un’aggressione e il soggetto agisce per sottrarsi al pericolo di un danno grave alla persona, ricadendo la sua azione difensiva su un terzo estraneo rispetto alla causazione del pericolo.
In questa scriminante la proporzione tra fatto e pericolo ha, a maggior ragione, un ruolo fondamentale per valutare quando e in che limiti sia ammessa la soccombenza di un terzo innocente. Il criterio della proporzione tra azione e reazione ha segnato in giurisprudenza la misura dell’accettabile reazione difensiva. Qui non è il caso di addentrarci in un’analisi che risulterebbe tediosa ai lettori. Ricordiamoci solamente che l’idea che la causa di giustificazione della legittima difesa è anche prevista dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che dopo aver stabilito, all’art. 2, il diritto alla vita (inteso come diritto all’incolumità personale) protetto dalla legge (1° comma), precisa, al secondo comma, che “la morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a) per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale; b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione”. La previsione di cui alla lettera a) interessa tutti noi cittadini.
L’omicidio non può essere scriminato se non per difendere interessi personali e la proporzione fra l’interesse minacciato e quello leso, nel contesto della situazione conflittuale in cui ci troviamo coinvolti, deve essere valutata in concreto, tenendo presente l’importanza dei beni secondo una gerarchia che colloca al vertice gli interessi di rilevanza costituzionale, come la tutela della salute e dell’incolumità fisica, in posizione subordinata quelli penalmente tutelati ma non “costituzionalmente orientati”, e infine i beni di rilevanza extrapenale.
Il giudizio di proporzione riguarderà gli interessi in conflitto tenendo conto anche del valore specifico che quel bene assume per un determinato soggetto. Ad esempio, la perdita o la lesione di un dito non avrà lo stesso valore per un celebre chitarrista e per un impiegato di banca, come il furto di una somma non avrà lo stesso valore quando si tratta dell’intera pensione di una persona anziana oppure di una minima quota di guadagno di un agiato promotore finanziario.
In giurisprudenza si trova inoltre precisato che il giudizio di proporzione implica una valutazione che si riferisce al rapporto di valore dei beni in gioco, all’omogeneità dei mezzi a disposizione, alle modalità dell’attacco, ai rapporti di forza tra aggressore ed aggredito, all’intensità dell’offesa minacciata e agli sviluppi dell’azione difensiva anche in rapporto al contegno dell’aggressore. Teniamo anche ben presente che non può rientrare nella legittima difesa tutto ciò che concerne le sfide o le provocazioni intenzionali, come ha precisato in più sentenze la Corte di Cassazione: mettersi in una situazione di pericolo significa accettare le prevedibili conseguenze del proprio comportamento, come la necessità di difendersi dall’altrui aggressione.
Non fate mai capire che praticate arti marziali né tanto meno che siete esperti in qualche disciplina. Il rischio è che sarete incolpati di eccesso colposo di legittima difesa anche se avete ragione! E anche su questo punto le pronunce della Suprema Corte si sprecano, essendo ormai jus receptum (orientamento consolidato in giurisprudenza) che la scelta deliberata di una determinata condotta che superi i limiti imposti dalla necessità della difesa – non per errata valutazione delle circostanze ma per consapevole determinazione – esclude la causa di giustificazione in quanto radica la volontarietà dell’evento, che diviene punitivo, trovando nella precedente azione altrui un pretesto e non una vera giustificazione.
Ricordiamoci sempre che le arti marziali non ci insegnano solo ad usare le mani, i gomiti, le ginocchia e i piedi come armi, ma anche ad usare la testa! In tutti i sensi: dobbiamo essere, prima ancora che dei guerrieri, dei samurai della ragione per avere… ragione. A rivederci presto su questa rubrica!
Avv. Giovanni Bonomo