I compiti delle autoscuole sono descritti dall’art. 123 del Codice della Strada e sono l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione. Con educazione stradale si intende l’attività formativa nei confronti di tutti i potenziali utenti della strada. In questo compito rientra l’insegnamento, anche da parte di soggetti privati, nelle scuole di ogni ordine e grado (dalla materna alle superiori), relativo alla sicurezza della circolazione stradale, alle strade, alla segnaletica, alle norme generali per la condotta dei veicoli e per il comportamento degli utenti.
Nella foto, in alto: un’allieva a scuola guida
In secondo luogo, l’istruzione riguarda le conoscenze che le autoscuole devono fornire ai propri allievi perché acquisiscano la preparazione teorica e pratica necessaria a superare gli esami per il conseguimento della patente di guida. Infine, la formazione ha un duplice aspetto. Si tratta di un’attività finalizzata nel presente a far acquisire ai neoconducenti la consapevolezza dell’importanza di norme, prescrizioni, obblighi ecc. riguardo alla circolazione stradale e ai suoi tre fattori fondamentali (uomo – veicolo – strada) per la tutela della sicurezza della vita umana. Ma è anche un’attività finalizzata nel futuro ad aggiornare le conoscenze dei conducenti sulla continua evoluzione della normativa e della tecnica di guida dei veicoli a motore. Inoltre, alle autoscuole che erogano la formazione dei conducenti per tutti i tipi di patenti di guida compete la formazione iniziale e periodica di insegnanti e istruttori.
Nella foto, in alto: esame per patente moto
Ulteriori attività consentite, dopo presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla provincia territorialmente competente e i relativi controlli di tale provincia sui requisiti di legge, sono l’espletamento di pratiche attinenti alle patenti di guida e le attività di scuola nautica, previa specifica autorizzazione.
Peter Paul Huayta Robles