L’evoluzione digitale ha trasformato il modo di pensare e di agire delle persone. Sono alla base dei cambiamenti sociali, culturali, politiche ed economiche. Un mondo parallelo a quello reale anzi è talmente pervasivo di divenire rete interconnessa con il nostro essere il nostro modo di pensare e agire. A tal proposito nella scuola ormai s’apprende attraverso le tecnologie informatiche. La scuola deve adeguarsi ed essere al passo coi tempi tecnologici. Così il sistema educativo, si è trasformato si è adeguato ai tempi. Comunque le tecnologie arricchiscono l’apprendimento e il docente a varie opportunità e alternativa di fare didattica. Non dimentichiamo che è lo Stato in questo caso italiano che ha delegato la scuola per formare il cittadino del domani. Cos’è l’informatica? Dall’Enciclopedia Treccani è: “ la scienza che studia l’elaborazione delle informazioni e le sue applicazioni; più precisamente l’informatica si occupa di raccogliere, organizzare, elaborare e conservare le informazioni gestendole in modo automatico”. Il termine informatica deriva dal fr. informatique e fu coniato da P. Dreyfus nel 1962. Per entrare nel merito l’uso improprio e quotidiano di Internet ha creato nuovi rischi per i minori e non solo il Cyberbullismo. Il termine cyberbullying fu coniato dal docente canadese Bill Belsey. Può sinteticamente essere definito come una forma di maltrattamento perpetrato in danno di soggetti minorenni utilizzando le tecnologie dell’informatica e telematiche. A livello giuridico, in Italia il cyberbullismo è stato disciplinato dalla legge n. 71 del 29.5.2017 ha introdotto nel nostro sistema alcune disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Al comma 2 dell’art 1 definisce il cyberbullismo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” La prima forma di tutela della dignità del minore che prevede la legge n. 71/2017 è contenuta all’articolo 2 che recita cosi:” Ogni minore ultraquattordicenne, genitore o soggetto che ne esercita la responsabilità, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualunque informazione personale del minore diffusa in rete. La legge definisce anche il ruolo dei diversi docenti e personale ATA del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozioni di attività preventive, educative e ri-educative per gli studenti minorenni.
Stefania Monciardini