I telefonini più comuni consentono di assimilare varie tipologie di contenuti multimediali, incluse le conversazioni telefoniche. Esistono App, peraltro molto facili da installare, che acquisiscono direttamente l’audio nel momento in cui ha inizio la conversazione, spesso all’insaputa dell’interlocutore. Si possono registrare liberamente le telefonate che riceviamo o che effettuiamo, oppure stiamo facendo una cosa vietata dalla legge?
L’interlocutore deve essere a conoscenza del fatto che viene registrato? Si può tranquillamente affermare che la registrazione di una conversazione telefonica anche se all’insaputa dell’interlocutore non costituisce reato e nemmeno lesione della privacy. Questo perché l’interlocutore anche se è ignaro di essere registrato, è però consapevole di parlare con un determinato soggetto. Secondo la Cassazione la registrazione non farebbe altro che fissare, su una memoria elettronica, ciò che è già “nostro” perché udito e fissato nella memoria cerebrale. Dal momento che la conversazione ci appartiene come bagaglio di conoscenze, la registrazione su supporto materiale non è altro che una ripetizione di ciò che è già impresso su “supporto biologico”.
L’immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo partecipato direttamente è non solo lecito, ma del tutto naturale. Vietare la registrazione, del resto, sarebbe più o meno come obbligare un soggetto a dimenticare ciò che ha sentito. La Cassazione ha anche sottolineato che chi è al telefono accetta sostanzialmente il rischio di essere registrato, cosa che rende legittima la registrazione. Naturalmente chi sa di essere registrato può negare il consenso e rifiutarsi di proseguire la conversazione. L’azione di registrare una conversazione ad opera di un soggetto estraneo alla stessa, invece equivale ad intercettazione, per la quale occorre una specifica autorizzazione in mancanza della quale si commette un illecito. L’intercettazione è disposta dalla magistratura nel corso di indagini secondo i tempi e i modi previsti dalla legge.
Massimo Cingolani