Print

Posted in:

Testamento digitale, che cosa rimane di noi sul web?

A partire dall’introduzione dell’attuale legge sulla privacy (D. Lgs. 10. 8.2018 n. 101) è possibile scrivere il proprio testamento digitale. In esso viene stabilito che cosa succederà alla propria identità digitale quando quella “terrena” verrà meno. Proviamo solo a pensare a quante informazioni su di noi esistono nel web e a come, in base a queste ultime, ci si potrà ricordare di una persona.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando abbiamo sentito l’avv. Giovanni Bonomo di A.L. Assistenza Legale, esperto in diritto delle nuove tecnologie.  

D. Su che cosa si può decidere nel proprio testamento digitale?

R. Su tutto quello che riguarda la propria identità digitale. Vivendo in una società multimediale, molti dei nostri dati sono frammentati nel web, vuoi per gli acquisti effettuati online, piuttosto che per le ricerche che abbiamo fatto nei motori di ricerca, ma anche per le mail inviate o le interazioni e i post nei social network. Tutte queste tracce, seminate nel tempo nel web, fanno parte della nostra identità digitale. Così, anche se non si è possessori di un sito web personale, le tracce del nostro passaggio in Rete esistono, e su queste tracce si può intervenire facendo valere i propri diritti. 

Quindi, per esempio, si avrà il diritto di decidere che fine faranno i nostri account social: si potrà decidere se le proprie tracce digitali dovranno essere eliminate con la propria morte o se ciò che abbiamo scritto, condiviso e online dovrà rimanere come ricordo per i posteri della nostra vita. Arrivando anche a poter selezionare che cosa potrà rimanere e che cosa invece dovrà essere cancellato.

D. Il testamento digitale potrà essere intaccato dai diritti di eventuali eredi?

R. Se i contenuti del proprio testamento digitale fossero in contrasto con quanto prevede il Codice Civile in materia di successione, allora gli eredi, legittimi e testamentari, potrebbero far valere con ragione i loro diritti patrimoniali a scapito della volontà di chi ha scritto il testamento. 

Per esempio, se dovessimo decidere che le foto artistiche da noi postate su Facebook dovranno rimanere fruibili gratuitamente online, ma nel frattempo noi siamo diventati famosi fotografi d’arte e le nostre opere hanno ricevuto apprezzamenti e quindi acquisito un indubbio valore commerciale, i nostri eredi in caso di nostra prematura scomparsa potrebbero obiettare che sarebbe un loro diritto poter lucrare sui diritti d’autore delle foto. In tal caso la legge successoria vigente in Italia prevarrebbe sulle ultime volontà digitali lasciate dal defunto. 

D. Che cosa consiglia di fare a chi fosse interessato a stilare il proprio testamento digitale?

R. Si dovrà banalmente scrivere un testamento, che potrà essere sia cartaceo che digitale, e lo si dovrà lasciare alla figura che si renderà titolare del trattamento dei propri dati personali. Questa figura può essere un proprio erede oppure un notaio, un avvocato, un qualsiasi parente o comunque una persona di fiducia. All’interno del testo si dovrà specificare in modo chiaro e univoco tutti quegli interventi che potranno essere effettuati dal titolare del trattamento sui propri account social, così come si potrà anche disporre che dopo un certo numero di anni un proprio account venga chiuso.

È bene ricordare che i principali social network prevedono già al proprio interno dei formulari compilabili dove è possibile specificare quali siano le proprie volontà riguardanti il trattamento dei propri account dopo il nostro decesso. Laddove quindi il social network lo consenta, queste disposizioni post mortem in aggiunta al proprio testamento digitale, sono senz’altro consigliabili, soprattutto per coloro molto attivi sui social. Diventa anche un segno di rispetto per chi ci è (stato veramente) vicino, che non dovrà impazzire per avere accesso ad account o siti nel marasma di impedimenti burocratici.

Intervista a cura di Carla Rossi

.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *